Art. 13.
(Uniformi e dotazioni).

      1. Ciascun istituto di polizia ausiliaria può scegliere i distintivi di riconoscimento, i modelli delle uniformi e i lampeggiatori per i veicoli, che devono essere approvati dal prefetto competente per territorio. Gli equipaggiamenti e i colori delle uniformi sono definiti dal regolamento di attuazione della presente legge.
      2. È facoltà della guardia giurata scegliere l'arma o le armi da fuoco di cui munirsi per la difesa personale e lo svolgimento del servizio.

 

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